Art. 10

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti

In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti Nel rilasciare il riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 5, del presente regolamento, stabilite: a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza; b) al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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