Art. 12

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei posti di controllo

In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei posti di controllo Nel rilasciare il riconoscimento dei posti di controllo, l’autorità competente si assicura che tali posti di controllo soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 6, del presente regolamento, stabilite: a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza; b) al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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