Art. 13
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale
In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale
Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali bombi devono essere spostati in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 7, del presente regolamento, stabilite:
a)
al punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza e di sorveglianza;
b)
al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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