Art. 14

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati

In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 8, del presente regolamento, stabilite: a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza; b) al punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo; c) al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
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