Art. 16
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dello stato di stabilimento confinato per animali terrestri
In vigore dal 28 giu 2019
Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dello stato di stabilimento confinato per animali terrestri
Nel rilasciare il riconoscimento di uno stabilimento confinato per animali terrestri che devono essere spostati all’interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, l’autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all’allegato I, parte 9, del presente regolamento, stabilite:
a)
al punto 1, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza;
b)
al punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo;
c)
al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-16