Art. 17
Obblighi per gli operatori di stabilimenti confinati per animali terrestri
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori di stabilimenti confinati per animali terrestri
Gli operatori degli stabilimenti confinati per animali terrestri di cui all’:
a)
attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;
b)
si assicurano, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:
i)
della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle prescrizioni per il riconoscimento di cui all’;
ii)
del riesame del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), quando richiesto e almeno una volta all’anno.
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