Art. 19

Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri dei trasportatori di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame

In vigore dal 28 giu 2019
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri dei trasportatori di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame 1.   Per ciascun trasportatore l’autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori che sono registrati presso di essa e trasportano tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché pollame le seguenti informazioni: a) il numero di registrazione unico assegnatogli; b) la data di registrazione presso l’autorità competente; c) il nome e l’indirizzo dell’operatore; d) le specie che si prevede di trasportare; e) il tipo di trasporto; f) il mezzo di trasporto; g) la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente. 2.   Per ciascun trasportatore di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti di cui al paragrafo 1, l’autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori informazioni relative al numero di animali che si prevede di trasportare. 3.   Per ciascun trasportatore di pollame di cui al paragrafo 1, l’autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori informazioni relative alle categorie di pollame che si prevede di trasportare.
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