Art. 20
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame
In vigore dal 28 giu 2019
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame
Per ciascun operatore l’autorità competente riporta nel proprio registro degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame e che sono registrati presso di essa, compresi quelli che acquistano e vendono tali animali, le seguenti informazioni:
a)
il numero di registrazione unico assegnatogli;
b)
la data di registrazione presso l’autorità competente;
c)
il nome e l’indirizzo dell’operatore;
d)
le specie e le categorie di ungulati detenuti e di pollame da raggruppare;
e)
la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.
Storico versioni
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