Art. 22
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri
Gli operatori di tutti gli stabilimenti registrati o riconosciuti che detengono animali terrestri registrano le seguenti informazioni:
a)
il codice di identificazione di ciascun animale identificato detenuto nello stabilimento, figurante sull’eventuale mezzo di identificazione;
b)
il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di origine degli animali, se questi sono originari di un altro stabilimento;
c)
il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di destinazione degli animali, se questi sono destinati a un altro stabilimento.
Storico versioni
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