Art. 21
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti riconosciuti
In vigore dal 28 giu 2019
Obbligo di informazione per l’autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti riconosciuti
Per ciascuno stabilimento l’autorità competente riporta nel proprio registro degli stabilimenti riconosciuti di cui alla parte II, titolo I, capi 2, 3 e 4, le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente;
b)
la data del riconoscimento rilasciato dall’autorità competente o dell’eventuale sospensione o revoca di tale riconoscimento;
c)
il nome e l’indirizzo dell’operatore;
d)
l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento;
e)
una descrizione delle sue strutture;
f)
il tipo di stabilimento;
g)
le specie, le categorie e il numero di animali terrestri, di uova da cova o di pulcini di un giorno detenuti nello stabilimento;
h)
il periodo durante il quale gli animali sono detenuti nello stabilimento, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici;
i)
lo stato sanitario eventualmente assegnato allo stabilimento dall’autorità competente;
j)
le restrizioni eventualmente imposte dall’autorità competente sui movimenti di animali o di materiale germinale diretti verso lo stabilimento o in provenienza dallo stesso;
k)
la data dell’eventuale cessazione dell’attività, quale comunicata dall’operatore all’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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