Art. 22.tit_1

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri

In vigore dal 28 giu 2019
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Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri (Art. 22.tit_1 Regolamento (UE) 2019/2035) — Testo vigente | Portale Normativo