Art. 23
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono bovini ovini, caprini e suini
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono bovini ovini, caprini e suini
1. Gli operatori di stabilimenti registrati che detengono bovini, ovini, caprini e suini registrano le seguenti informazioni relative a tali animali:
a)
la data di nascita di ciascun animale detenuto nello stabilimento;
b)
la data di morte naturale, macellazione o perdita di ciascun animale nello stabilimento;
c)
il tipo di identificatore elettronico o il tatuaggio eventualmente applicato all’animale e la rispettiva ubicazione;
d)
il codice di identificazione iniziale di ciascun animale identificato, se tale codice è stato modificato e il motivo di tale modifica.
2. Gli operatori di stabilimenti che detengono ovini e caprini registrano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sotto forma dell’anno di nascita di ciascuno di tali animali detenuto nello stabilimento.
3. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini sono esentati dalla registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. Se gli ovini, i caprini o i suini detenuti nello stabilimento sono identificati solo mediante il numero di identificazione unico del loro stabilimento di nascita, gli operatori degli stabilimenti registrano le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun gruppo di animali con lo stesso numero di identificazione unico del rispettivo stabilimento di nascita e il numero totale di animali di tale gruppo.
5. Se i suini detenuti nello stabilimento non sono identificati conformemente all’, gli operatori degli stabilimenti:
a)
non sono tenuti a registrare le informazioni di cui al paragrafo 1;
b)
registrano, per ciascun gruppo di animali spostato dal proprio stabilimento, le informazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e il numero totale di animali di tale gruppo.
Storico versioni
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