Art. 24

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono equini

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono equini Per ciascun equino detenuto gli operatori di stabilimenti registrati che detengono equini registrano le seguenti informazioni: a) il codice unico; b) la data di nascita nello stabilimento; c) la data di morte naturale, perdita o macellazione nello stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo