Art. 24
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono equini
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono equini
Per ciascun equino detenuto gli operatori di stabilimenti registrati che detengono equini registrano le seguenti informazioni:
a)
il codice unico;
b)
la data di nascita nello stabilimento;
c)
la data di morte naturale, perdita o macellazione nello stabilimento.
Storico versioni
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