Art. 26

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono cani, gatti e furetti

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono cani, gatti e furetti Gli operatori di stabilimenti registrati che detengono cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni: a) la data di nascita; b) la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.
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