Art. 26
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono cani, gatti e furetti
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono cani, gatti e furetti
Gli operatori di stabilimenti registrati che detengono cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni:
a)
la data di nascita;
b)
la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.
Storico versioni
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