Art. 28
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali
Per ciascun animale gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali registrati registrano le seguenti informazioni:
a)
la data di morte o di perdita dell’animale nello stabilimento;
b)
il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile degli animali o del proprietario dell’animale da compagnia;
c)
informazioni dettagliate sui movimenti dei circhi itineranti e delle esibizioni di animali.
Storico versioni
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