Art. 27

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono api mellifere

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono api mellifere Per ciascun apiario gli operatori di stabilimenti registrati che detengono api mellifere registrano informazioni dettagliate sull’eventuale transumanza temporanea degli alveari detenuti, consistenti in dati riguardanti almeno il luogo di ciascuna transumanza, la relativa data di inizio e di fine e il numero degli alveari spostati.
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