Art. 29

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti Gli operatori dei rifugi riconosciuti per animali destinati a cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni: a) l’età stimata e il sesso, la razza o il colore del mantello; b) la data di applicazione o la data di lettura del transponder iniettabile; c) le osservazioni effettuate sugli animali in entrata durante il periodo di isolamento; d) la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti (Art. 29 Regolamento (UE) 2019/2035) — Testo vigente | Portale Normativo