Art. 29
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti
Gli operatori dei rifugi riconosciuti per animali destinati a cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni:
a)
l’età stimata e il sesso, la razza o il colore del mantello;
b)
la data di applicazione o la data di lettura del transponder iniettabile;
c)
le osservazioni effettuate sugli animali in entrata durante il periodo di isolamento;
d)
la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.
Storico versioni
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