Art. 30

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei posti di controllo

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei posti di controllo Gli operatori dei posti di controllo riconosciuti registrano il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo