Art. 30
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei posti di controllo
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei posti di controllo
Gli operatori dei posti di controllo riconosciuti registrano il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore.
Storico versioni
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