Art. 32

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti confinati

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti confinati Gli operatori di stabilimenti confinati riconosciuti registrano le ulteriori informazioni in appresso: a) l’età stimata e il sesso degli animali detenuti nello stabilimento; b) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati e sul quale sono caricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore; c) informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera a); d) i risultati delle prove cliniche, di laboratorio e post mortem di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera b); e) informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento degli animali sensibili di cui all’allegato I, parte 9, punto 2, lettera c); f) informazioni dettagliate sull’isolamento o sulla quarantena degli animali in entrata, le eventuali istruzioni dell’autorità competente per quanto riguarda l’isolamento e la quarantena e le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena.
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