Art. 34

Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati di animali terrestri detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati di animali terrestri detenuti Per ciascun mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto di animali terrestri detenuti i trasportatori registrati registrano le ulteriori informazioni in appresso: a) il numero di targa o il numero di immatricolazione; b) le date e gli orari di carico degli animali presso lo stabilimento di origine; c) il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico di ciascuno stabilimento visitato; d) le date e gli orari di scarico degli animali presso lo stabilimento di destinazione; e) le date e i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione del mezzo di trasporto; f) i numeri di riferimento dei documenti che accompagnano gli animali.
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