Art. 34
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati di animali terrestri detenuti
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati di animali terrestri detenuti
Per ciascun mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto di animali terrestri detenuti i trasportatori registrati registrano le ulteriori informazioni in appresso:
a)
il numero di targa o il numero di immatricolazione;
b)
le date e gli orari di carico degli animali presso lo stabilimento di origine;
c)
il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico di ciascuno stabilimento visitato;
d)
le date e gli orari di scarico degli animali presso lo stabilimento di destinazione;
e)
le date e i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione del mezzo di trasporto;
f)
i numeri di riferimento dei documenti che accompagnano gli animali.
Storico versioni
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