Art. 35.tit_1
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame
In vigore dal 28 giu 2019
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-35.tit_1