Art. 36

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame Per ciascun animale oggetto di acquisto gli operatori registrati che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame registrano le seguenti informazioni: a) il numero di riconoscimento o di registrazione unico dello stabilimento per le operazioni di raccolta attraverso il quale l’animale è passato dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima di essere acquistato, ove disponibile; b) la data dell’acquisto; c) il nome e l’indirizzo dell’acquirente dell’animale; d) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore; e) i numeri di riferimento dei documenti che devono accompagnare gli animali.
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