Art. 36
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame
Per ciascun animale oggetto di acquisto gli operatori registrati che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame registrano le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento o di registrazione unico dello stabilimento per le operazioni di raccolta attraverso il quale l’animale è passato dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima di essere acquistato, ove disponibile;
b)
la data dell’acquisto;
c)
il nome e l’indirizzo dell’acquirente dell’animale;
d)
il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;
e)
i numeri di riferimento dei documenti che devono accompagnare gli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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