Art. 37
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti
Gli operatori dei centri riconosciuti di raccolta di cani, gatti e furetti registrano il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore.
Storico versioni
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