Art. 39
Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall’autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi
In vigore dal 28 giu 2019
Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall’autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi
1. L’autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi dalle prescrizioni in materia di identificazione dei bovini di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
2. Nel concedere le esenzioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente si assicura che almeno uno dei mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere d) ed e), sia stato da essa approvato ai fini dell’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti da operatori esentati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
L’autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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