Art. 40
Disposizioni speciali per l’identificazione dei bovini di razze allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali
In vigore dal 28 giu 2019
Disposizioni speciali per l’identificazione dei bovini di razze allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali
L’autorità competente può autorizzare gli operatori che detengono bovini di razze allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali a identificare tali animali individualmente mediante un mezzo di identificazione alternativo da essa autorizzato dopo la rimozione del marchio auricolare convenzionale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), purché venga mantenuto un nesso univoco tra l’animale identificato e il suo codice di identificazione.
Storico versioni
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