Art. 42
Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei bovini detenuti
In vigore dal 28 giu 2019
Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei bovini detenuti
Per ciascun bovino detenuto l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:
a)
deve essere registrato il codice di identificazione dell’animale;
b)
deve essere registrato il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato al bovino, tra quelli figuranti all’allegato III, lettere c), d) ed e);
c)
per gli stabilimenti che detengono bovini devono essere registrate le seguenti informazioni:
i)
il numero di registrazione unico assegnato loro;
ii)
il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento;
d)
per tutti i movimenti di bovini diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:
i)
il numero di registrazione unico degli stabilimenti di origine e di destinazione;
ii)
la data di arrivo;
iii)
la data di partenza;
e)
deve essere registrata la data di morte naturale, perdita o macellazione del bovino nello stabilimento.
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