Art. 43

Norme relative allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini

In vigore dal 28 giu 2019
Norme relative allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro basi dati informatizzate per quanto riguarda i bovini soddisfino le seguenti prescrizioni: a) sono protette conformemente al diritto nazionale applicabile; b) contengono almeno le informazioni aggiornate di cui all’. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro basi dati informatizzate siano gestite mediante un sistema informatico in grado di applicare e gestire firme elettroniche qualificate per i messaggi finalizzati allo scambio di dati, onde garantire la non disconoscibilità per quanto riguarda: a) l’autenticità dei messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie circa l’origine del messaggio; b) l’integrità dei messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie del fatto che il messaggio non è stato alterato o danneggiato; c) le informazioni temporali relative ai messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie del fatto che tali messaggi sono stati inviati in un momento specifico. 3.   Uno Stato membro che abbia stabilito uno scambio elettronico di dati con un altro Stato membro e che rilevi una violazione della sicurezza o una perdita di integrità tale da incidere significativamente sulla validità dei dati o sui dati personali conservati ne dà notifica senza indugio a quest’ultimo Stato membro e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione.
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