Art. 45

Obblighi per gli operatori che detengono ovini e caprini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono ovini e caprini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso 1.   Gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere inviati direttamente al macello prima dei 12 mesi di età provvedono affinché ciascuno di tali animali sia identificato almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto su un padiglione auricolare dell’animale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all’allegato III, lettera a) o b), e recante in modo visibile, leggibile e indelebile: a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale; o b) il codice di identificazione dell’animale. 2.   Gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere inviati direttamente al macello prima dei 12 mesi di età provvedono affinché ciascuno di tali animali sia identificato individualmente nel modo seguente: a) mediante il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale; e b) mediante uno dei mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini e i caprini sono detenuti e recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale. 3.   Gli operatori che detengono ovini e caprini provvedono affinché: a) i mezzi di identificazione siano applicati agli ovini e ai caprini nello stabilimento di nascita; b) nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente. 4.   Gli operatori che detengono ovini e caprini possono sostituire: a) uno dei mezzi di identificazione approvati di cui al paragrafo 2, conformemente alle deroghe di cui all’, paragrafi 1, 2, 3 e 4; b) entrambi i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini e i caprini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo