Art. 46
Deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 45 per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso
In vigore dal 28 giu 2019
Deroghe alle prescrizioni di cui all’ per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso
1. In deroga alla prescrizione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), gli operatori che detengono ovini e caprini appartenenti a una popolazione di animali nati con orecchie troppo piccole per potervi apporre il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante la fascia per pastorale convenzionale figurante alla lettera b) di tale allegato e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.
2. In deroga alla prescrizione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere spostati in un altro Stato membro possono sostituire il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), con il tatuaggio figurante alla lettera g) di tale allegato e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale, purché l’autorità competente abbia autorizzato l’uso del bolo ruminale figurante alla lettera d) di tale allegato.
3. In deroga all’, paragrafo 2, lettera b), gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere spostati in un altro Stato membro, come pure gli operatori che detengono ovini o caprini esentati dall’applicazione di un identificatore elettronico conformemente all’, possono sostituire l’identificatore elettronico con il tatuaggio figurante all’allegato III, lettera g), e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.
4. In deroga all’, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di raccolta o di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare elettronico figurante all’allegato III, lettera c), apposto su un padiglione auricolare dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale e in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione di tale animale, purché gli animali in questione:
a)
non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro;
e
b)
siano macellati prima dei 12 mesi di età.
Storico versioni
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