Art. 48.tit_1
Deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, concessa dagli Stati membri e obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione
In vigore dal 28 giu 2019
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-48.tit_1