Art. 47
Esenzioni dalle prescrizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, per gli operatori di stabilimenti confinati e per gli operatori che detengono animali per scopi culturali, ricreativi o scientifici
In vigore dal 28 giu 2019
Esenzioni dalle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, per gli operatori di stabilimenti confinati e per gli operatori che detengono animali per scopi culturali, ricreativi o scientifici
1. L’autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono ovini e caprini per scopi culturali, ricreativi o scientifici dalle prescrizioni in materia di identificazione di cui all’, paragrafo 2, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. L’autorità competente si assicura che il bolo ruminale figurante all’allegato III, lettera d), o il transponder iniettabile di cui figurante alla lettera e) di tale allegato sia stato da essa autorizzato per l’identificazione degli ovini e dei caprini di cui al paragrafo 1, e che tale mezzo di identificazione autorizzato soddisfi le prescrizioni di cui all’, paragrafo 3.
L’autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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