Art. 49
Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli ovini e dei caprini detenuti
In vigore dal 28 giu 2019
Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli ovini e dei caprini detenuti
Per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:
a)
per gli stabilimenti che detengono tali animali devono essere registrate le seguenti informazioni:
i)
il numero di registrazione unico assegnato loro;
ii)
il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento;
b)
per tutti i movimenti di tali animali diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:
i)
il numero totale di animali;
ii)
il numero di registrazione unico dei loro stabilimenti di origine e di destinazione;
iii)
la data di arrivo;
iv)
la data di partenza.
Storico versioni
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