Art. 49

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli ovini e dei caprini detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli ovini e dei caprini detenuti Per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, l’autorità competente conserva le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme: a) per gli stabilimenti che detengono tali animali devono essere registrate le seguenti informazioni: i) il numero di registrazione unico assegnato loro; ii) il nome e l’indirizzo dell’operatore dello stabilimento; b) per tutti i movimenti di tali animali diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni: i) il numero totale di animali; ii) il numero di registrazione unico dei loro stabilimenti di origine e di destinazione; iii) la data di arrivo; iv) la data di partenza.
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