Art. 51

Deroga a determinate prescrizioni di cui all’articolo 50 per quanto riguarda il documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti destinati a essere raggruppati nel territorio di uno Stato membro

In vigore dal 28 giu 2019
Deroga a determinate prescrizioni di cui all’ per quanto riguarda il documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti destinati a essere raggruppati nel territorio di uno Stato membro L’autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni di cui all’, lettera a), per gli operatori degli stabilimenti da cui gli ovini e i caprini detenuti devono essere spostati in uno stabilimento per esservi raggruppati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli operatori non devono trasportare nello stesso mezzo di trasporto gli ovini e i caprini detenuti e animali provenienti da altri stabilimenti salvo qualora, nel mezzo di trasporto, i lotti di tali animali siano tenuti fisicamente separati gli uni dagli altri; b) gli operatori degli stabilimenti in cui gli animali devono essere raggruppati registrano, previa autorizzazione dell’autorità competente, il codice di identificazione individuale di ciascun animale di cui all’, lettera a), per conto dell’operatore dello stabilimento da cui provengono gli ovini e i caprini, e conservano i dati registrati; c) l’autorità competente deve aver accordato agli operatori degli stabilimenti in cui devono essere effettuate le operazioni di raccolta degli ovini e dei caprini l’accesso alla base dati informatizzata di cui all’; d) gli operatori degli stabilimenti in cui gli animali devono essere raggruppati devono disporre di procedure atte a garantire che le informazioni di cui alla lettera b) siano registrate nella base dati informatizzata di cui all’.
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