Art. 50

Documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro

In vigore dal 28 giu 2019
Documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro Il documento di trasporto di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni: a) il codice di identificazione individuale dell’animale o il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale, figurante sul mezzo di identificazione; b) il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all’animale, tra quelli figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), e la rispettiva ubicazione; c) le informazioni di cui all’, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv); d) il numero di registrazione unico del trasportatore; e) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.
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