Art. 50
Documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro
In vigore dal 28 giu 2019
Documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro
Il documento di trasporto di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni:
a)
il codice di identificazione individuale dell’animale o il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale, figurante sul mezzo di identificazione;
b)
il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all’animale, tra quelli figuranti all’allegato III, lettere da c) a f), e la rispettiva ubicazione;
c)
le informazioni di cui all’, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv);
d)
il numero di registrazione unico del trasportatore;
e)
il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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