Art. 52
Obblighi per gli operatori che detengono suini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono suini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso
1. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini provvedono affinché ciascun suino sia identificato mediante i seguenti mezzi di identificazione:
a)
il marchio auricolare convenzionale di cui all’allegato III, lettera a), o il marchio auricolare elettronico di cui all’allegato III, lettera c), apposto su un padiglione auricolare dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:
i)
dello stabilimento di nascita dell’animale;
o
ii)
dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera;
oppure
b)
il tatuaggio di cui all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo indelebile il numero di registrazione unico:
i)
dello stabilimento di nascita dell’animale;
o
ii)
dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera.
2. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini provvedono affinché:
a)
i mezzi di identificazione siano applicati ai suini:
i)
nello stabilimento di nascita;
o
ii)
nell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera;
b)
nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente.
3. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini possono sostituire i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall’autorità competente dello Stato membro in cui i suini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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