Art. 54

Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall’autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici

In vigore dal 28 giu 2019
Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall’autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici 1.   L’autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici dalle prescrizioni in materia di identificazione dei suini di cui all’, paragrafo 1. 2.   Nel concedere le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente si assicura che il transponder iniettabile di cui all’allegato III, lettera e), sia stato da essa autorizzato per l’identificazione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che tale mezzo di identificazione autorizzato soddisfi le prescrizioni di cui all’, paragrafo 1. 3.   L’autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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