Art. 55

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all’allegato III, lettere a), c), e) e g), soddisfino le seguenti prescrizioni: a) recano: i) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale; o ii) nel caso di animali che devono essere spostati da uno stabilimento di una filiera di approvvigionamento di cui all’ in un altro stabilimento esterno a tale filiera, il numero di registrazione unico dell’ultimo stabilimento di detta filiera di approvvigionamento; b) sono riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro in cui i suini sono detenuti. 2.   Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda la domanda: a) da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti sul proprio territorio; b) da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione dei suini al loro stabilimento. 3.   Gli Stati membri istituiscono e mettono a disposizione del pubblico l’elenco degli stabilimenti della filiera di approvvigionamento di cui all’ presenti sul loro territorio.
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