Art. 57

Documento di trasporto per i suini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro

In vigore dal 28 giu 2019
Documento di trasporto per i suini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro Il documento di trasporto di cui all’articolo 115, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali detenuti della specie suina che devono essere spostati all’interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni: a) le informazioni da conservare nella base dati informatizzata di cui all’, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv); b) il numero di registrazione unico del trasportatore; c) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.
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