Art. 57
Documento di trasporto per i suini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro
In vigore dal 28 giu 2019
Documento di trasporto per i suini detenuti che devono essere spostati all’interno del territorio di uno Stato membro
Il documento di trasporto di cui all’articolo 115, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali detenuti della specie suina che devono essere spostati all’interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni:
a)
le informazioni da conservare nella base dati informatizzata di cui all’, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv);
b)
il numero di registrazione unico del trasportatore;
c)
il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.
Storico versioni
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