Art. 58

Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso 1.   Gli operatori che detengono equini provvedono affinché ciascun animale sia identificato individualmente mediante i seguenti mezzi di identificazione: a) il transponder iniettabile figurante all’allegato III lettera e); b) un documento unico di identificazione a vita. 2.   Gli operatori che detengono equini provvedono affinché: a) gli equini siano identificati entro i termini di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262; b) nessun mezzo di identificazione di cui al paragrafo 1 sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente dello stabilimento in cui tali animali sono abitualmente detenuti. 3.   Gli operatori che detengono equini e, se non sono i proprietari degli animali, che agiscono per conto e con l’accordo del proprietario dell’animale, presentano all’autorità competente dello stabilimento in cui gli animali sono abitualmente detenuti la domanda di rilascio del documento unico di identificazione a vita di cui all’ o all’ e forniscono a tale autorità competente le informazioni necessarie per compilare tale documento di identificazione e i dati conservati nella base dati di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso (Art. 58 Regolamento (UE) 2019/2035) — Testo vigente | Portale Normativo