Art. 58
Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso
1. Gli operatori che detengono equini provvedono affinché ciascun animale sia identificato individualmente mediante i seguenti mezzi di identificazione:
a)
il transponder iniettabile figurante all’allegato III lettera e);
b)
un documento unico di identificazione a vita.
2. Gli operatori che detengono equini provvedono affinché:
a)
gli equini siano identificati entro i termini di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262;
b)
nessun mezzo di identificazione di cui al paragrafo 1 sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente dello stabilimento in cui tali animali sono abitualmente detenuti.
3. Gli operatori che detengono equini e, se non sono i proprietari degli animali, che agiscono per conto e con l’accordo del proprietario dell’animale, presentano all’autorità competente dello stabilimento in cui gli animali sono abitualmente detenuti la domanda di rilascio del documento unico di identificazione a vita di cui all’ o all’ e forniscono a tale autorità competente le informazioni necessarie per compilare tale documento di identificazione e i dati conservati nella base dati di cui all’.
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