Art. 60
Deroghe relative all’identificazione degli equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico
In vigore dal 28 giu 2019
Deroghe relative all’identificazione degli equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico
1. In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono specificare le popolazioni di equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico in determinate zone del loro territorio, che sono soggetti all’obbligo di identificazione di cui all’, paragrafo 1, solo quando:
a)
sono allontanati da tali popolazioni, tranne in caso di trasferimento sotto la supervisione ufficiale da una popolazione specificata a un’altra;
o
b)
sono messi in cattività per uso domestico.
2. Prima di avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione le popolazioni di equini e le zone in cui tali animali vivono allo stato semiselvatico.
3. In deroga all’, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l’applicazione del transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), più di 12 mesi prima del rilascio di un documento di identificazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, purché il codice di identificazione dell’animale figurante sul transponder iniettabile sia registrato dall’operatore al momento dell’impianto di tale transponder e trasmesso all’autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-60