Art. 62
Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi degli equini detenuti
In vigore dal 28 giu 2019
Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi degli equini detenuti
1. Gli Stati membri possono autorizzare idonei metodi di identificazione alternativi degli equini detenuti, compresa la registrazione dei marchi, che garantiscano un nesso univoco tra l’equino e il documento unico di identificazione a vita e dimostrino che l’animale è stato oggetto del processo di identificazione.
2. Gli Stati membri che autorizzano metodi di identificazione alternativi secondo quanto previsto al paragrafo 1 provvedono affinché:
a)
i metodi di identificazione alternativi siano utilizzati solo in casi eccezionali per l’identificazione di equini iscritti in appositi libri genealogici o per scopi specifici, oppure siano utilizzati per equini che non possono essere identificati mediante un transponder iniettabile per motivi medici o legati al benessere degli animali;
b)
gli eventuali metodi di identificazione alternativi autorizzati o qualsiasi combinazione di tali metodi offrano almeno le stesse garanzie del transponder iniettabile;
c)
il formato delle informazioni relative al metodo di identificazione alternativo applicato a un equino sia tale da poter essere inserito in una base dati interrogabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2035:oj#art-62