Art. 63
Obbligo per gli operatori che si avvalgono di metodi di identificazione alternativi
In vigore dal 28 giu 2019
Obbligo per gli operatori che si avvalgono di metodi di identificazione alternativi
1. Gli operatori che si avvalgono di un metodo di identificazione alternativo autorizzato, secondo quanto previsto all’, paragrafo 1, forniscono all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, i mezzi per accedere a tali informazioni di identificazione o hanno l’onere di verificare l’identità dell’equino, conferito loro da tali autorità od operatori.
2. Se i metodi di identificazione alternativi si basano su caratteristiche dell’equino che possono mutare nel tempo, l’operatore fornisce all’autorità competente le informazioni necessarie per aggiornare il documento di identificazione di cui all’ e la base dati di cui all’.
3. Gli enti selezionatori e le associazioni od organizzazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse possono esigere che gli equini che sono stati identificati mediante un metodo di identificazione alternativo, secondo quanto previsto all’, siano identificati mediante l’impianto di un transponder iniettabile ai fini dell’iscrizione o della registrazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina nei libri genealogici o della registrazione di cavalli per competizioni o corse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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