Art. 65

Documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti 1.   Il documento unico di identificazione a vita contiene almeno le seguenti informazioni: a) il codice di identificazione dell’animale figurante sul transponder iniettabile o sul marchio auricolare; b) il codice unico assegnato a vita all’animale, che codifica: i) la base dati informatizzata in cui l’autorità competente o l’organismo di rilascio ha registrato le informazioni necessarie al rilascio del primo documento unico di identificazione a vita di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e, ove necessario, del documento unico di identificazione a vita sostitutivo di cui all’, paragrafo 2, lettera b); ii) il codice di identificazione numerica del singolo equino in detta base dati; c) la specie dell’animale; d) il sesso dell’animale, con la possibilità di inserire la data di castrazione; e) la data e il paese di nascita, quali dichiarati dall’operatore che detiene l’equino; f) il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio competente o dell’organismo al quale è stato assegnato tale compito; g) la data di rilascio del documento unico di identificazione a vita; h) se del caso, informazioni sulla sostituzione del mezzo di identificazione fisico e il codice di identificazione dell’animale figurante su tale mezzo di identificazione fisico sostitutivo; i) se del caso: i) il marchio di convalida rilasciato e inserito nel documento unico di identificazione a vita dall’autorità competente, o dell’organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, che attesti che l’animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell’assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti, con possibilità di rinnovo del periodo di validità del marchio di convalida rilasciato; o ii) la licenza rilasciata e inserita nel documento unico di identificazione a vita, per un periodo non superiore a quattro anni, dalla federazione nazionale della Fédération Equestre Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall’autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, che attesti che sono effettuate almeno due visite all’anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare la vaccinazione periodica contro l’influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi, con possibilità di rinnovo del periodo di validità della licenza rilasciata. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i documenti unici di identificazione a vita per gli equini registrati e per gli equidi identificati conformemente all’ contengono almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione grafica e verbale dell’animale, compresa la possibilità di aggiornare tali informazioni; b) se del caso, informazioni dettagliate sui metodi di identificazione alternativi; c) se del caso, informazioni sulla razza conformemente all’allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940; d) se del caso, le informazioni necessarie per l’uso del documento unico di identificazione a vita a fini sportivi, conformemente alle prescrizioni delle pertinenti organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni o corse, comprese informazioni sulle prove effettuate per la ricerca di malattie elencate o non elencate e sulle vaccinazioni contro tali malattie, come richiesto per l’accesso a competizioni e corse e per l’ottenimento della licenza di cui al paragrafo 1, punti i) e ii).
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