Art. 69
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda i duplicati di documenti di identificazione, i documenti di identificazione sostitutivi e i nuovi documenti di identificazione
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda i duplicati di documenti di identificazione, i documenti di identificazione sostitutivi e i nuovi documenti di identificazione
1. L’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, inserisce nella base dati informatizzata di cui all’ le informazioni relative al rilascio di un duplicato o di un documento di identificazione sostitutivo conformemente all’ o al rilascio di un nuovo documento di identificazione conformemente all’.
2. L’autorità competente, o l’organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, inserisce:
a)
nel duplicato e nel nuovo documento unico di identificazione a vita, il codice unico assegnato all’animale conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), in occasione del rilascio del primo documento unico di identificazione a vita;
o
b)
nel documento unico di identificazione a vita sostitutivo, il codice unico assegnato all’equino in occasione del rilascio di tale documento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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