Art. 71
Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti
In vigore dal 28 giu 2019
Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti
Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono affinché ciascuno di tali animali, se spostato in un altro Stato membro, sia accompagnato dal documento di identificazione di cui all’, lettera d), del regolamento (UE) n. 576/2013, debitamente compilato e rilasciato conformemente all’ di tale regolamento.
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