Art. 71

Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti

In vigore dal 28 giu 2019
Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono affinché ciascuno di tali animali, se spostato in un altro Stato membro, sia accompagnato dal documento di identificazione di cui all’, lettera d), del regolamento (UE) n. 576/2013, debitamente compilato e rilasciato conformemente all’ di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:2035:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo