Art. 73

Obblighi per gli operatori che detengono camelidi e cervidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono camelidi e cervidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso 1.   Gli operatori che detengono camelidi provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante: a) il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), apposto su ciascun padiglione auricolare degli animali e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale; o b) il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale. 2.   Gli operatori che detengono cervidi provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante uno dei seguenti mezzi di identificazione: a) il marchio auricolare convenzionale figurante all’allegato III, lettera a), apposto su ciascun padiglione auricolare degli animali e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale; o b) il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale; oppure c) il tatuaggio figurante all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo indelebile il codice di identificazione dell’animale. 3.   Gli operatori di stabilimenti che detengono camelidi e cervidi provvedono: a) affinché i mezzi di identificazione siano applicati a tali animali nello stabilimento di nascita; b) affinché nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l’autorizzazione dell’autorità competente; c) a fornire all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell’identificazione individuale dell’animale qualora il transponder iniettabile impiantato non sia stato approvato dall’autorità competente.
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