Art. 74

Esenzione per gli operatori che detengono renne

In vigore dal 28 giu 2019
Esenzione per gli operatori che detengono renne In deroga alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 2, gli operatori che detengono renne provvedono affinché ciascuno di tali animali detenuto nei rispettivi stabilimenti sia identificato mediante un metodo alternativo autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro.
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