Art. 76
Obblighi per gli operatori che detengono psittacidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per gli operatori che detengono psittacidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso
1. Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché tali animali, se sono spostati in un altro Stato membro, siano identificati individualmente mediante uno dei seguenti mezzi di identificazione:
a)
l’anello figurante all’allegato III, lettera h), applicato almeno a una delle zampe dell’animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;
o
b)
il transponder iniettabile figurante all’allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale;
oppure
c)
il tatuaggio figurante all’allegato III, lettera g), eseguito sull’animale e recante in modo visibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale.
2. Gli operatori che detengono psittacidi:
a)
provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), siano approvati dall’autorità competente;
b)
forniscono all’autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell’identificazione individuale dell’animale qualora il mezzo di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stato approvato dall’autorità competente.
Storico versioni
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