Art. 77
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di trasporto degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di trasporto degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali
1. L’autorità competente rilascia un documento di trasporto secondo quanto previsto all’articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per tutti gli animali terrestri detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali che devono essere spostati in un altro Stato membro, ad eccezione di lagomorfi, roditori, api mellifere e bombi.
2. L’autorità competente si assicura che il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 contenga almeno le seguenti informazioni:
a)
la denominazione commerciale del circo itinerante o dell’esibizione di animali;
b)
il numero di registrazione unico del circo itinerante o dell’esibizione di animali assegnato dall’autorità competente;
c)
il nome e l’indirizzo dell’operatore del circo itinerante o dell’esibizione di animali;
d)
la specie e la quantità;
e)
per ciascun animale di cui l’operatore del circo itinerante o dell’esibizione di animali non è responsabile, il nome e l’indirizzo dell’operatore responsabile dell’animale o del proprietario dell’animale da compagnia;
f)
il codice di identificazione dell’animale figurante sui mezzi di identificazione di cui agli ;
g)
il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all’animale, secondo quanto previsto alla lettera f), e la rispettiva ubicazione;
h)
il marchio di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se del caso, per quanto riguarda gli animali diversi da quelli di cui alla lettera f), applicati dall’operatore;
i)
la data di ingresso di ciascun animale nel circo itinerante o nell’esibizione di animali e la rispettiva data di uscita;
j)
il nome, l’indirizzo e la firma del veterinario ufficiale che rilascia il documento di identificazione;
k)
la data di rilascio del documento di trasporto.
Storico versioni
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