Art. 79
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione dei volatili detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali
In vigore dal 28 giu 2019
Obblighi per l’autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione dei volatili detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali
1. L’autorità competente rilascia un documento di identificazione secondo quanto previsto all’articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per i gruppi di volatili detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali che devono essere spostati in un altro Stato membro.
2. L’autorità competente si assicura che il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 contenga le seguenti informazioni:
a)
il nome, l’indirizzo e i dati di contatto dell’operatore responsabile dei volatili;
b)
le specie dei volatili;
c)
il codice di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se applicati ai volatili;
d)
informazioni dettagliate relative alla vaccinazione dei volatili, se del caso;
e)
informazioni dettagliate relative ai trattamenti dei volatili, se del caso;
f)
informazioni dettagliate relative alle prove diagnostiche;
g)
il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia il documento di identificazione;
h)
la data di rilascio del documento di identificazione.
Storico versioni
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